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Glossario del sovraindebitamento: tutti i termini che devi conoscere

Oltre 30 termini tecnici del mondo della crisi da sovraindebitamento spiegati in modo semplice e accessibile. Uno strumento di consultazione rapida per orientarti tra procedure, diritti e soluzioni legali.

Come usare questo glossario

Ogni termine include una definizione chiara e collegamenti diretti alle pagine di approfondimento del nostro sito. Usa l'indice alfabetico per raggiungere rapidamente la lettera che cerchi, oppure scorri l'elenco completo per una panoramica di tutti i concetti fondamentali legati al sovraindebitamento e al Codice della Crisi.

Indice rapido: A · C · D · E · F · I · L · M · O · P · R · S · T

A

Accordo di composizione

Strumento introdotto dalla Legge 3/2012 che consentiva al debitore non consumatore di proporre un accordo ai creditori per la ristrutturazione dei propri debiti. Con l'entrata in vigore del CCII (D.Lgs. 14/2019), questa procedura è stata sostituita dal concordato minore, che ne amplia la portata e ne modernizza il funzionamento.

Amministratore giudiziario

Professionista nominato dal tribunale con il compito di gestire e amministrare i beni del debitore durante una procedura concorsuale. Nella liquidazione controllata, il liquidatore svolge funzioni analoghe, curando la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato ai creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione.

Attestazione di fattibilità

Relazione redatta dal gestore della crisi nominato dall'OCC che certifica la veridicità dei dati esposti dal debitore e la fattibilità del piano proposto. È un documento indispensabile per l'ammissione alla procedura: senza un'attestazione positiva, il giudice non può procedere all'omologazione.

C

CCII (Codice della Crisi)

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, istituito con il D.Lgs. 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, è il testo normativo che disciplina tutte le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza in Italia. Ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare e la Legge 3/2012, introducendo quattro procedure specifiche per il sovraindebitamento.

Cessione del quinto

Forma di prestito garantito in cui la rata viene trattenuta direttamente dalla busta paga o dalla pensione del debitore, fino a un massimo di un quinto dell'importo netto. È una delle forme di indebitamento più diffuse tra i consumatori che accedono alle procedure di sovraindebitamento, spesso cumulata con altre forme di finanziamento.

Concordato minore

Procedura disciplinata dagli artt. 74-83 del CCII, riservata ai piccoli imprenditori, professionisti e startup innovative. Richiede l'approvazione dei creditori (maggioranza del 60% dei crediti) e l'omologazione del giudice. Può prevedere la continuazione dell'attività o la liquidazione dei beni. Approfondisci nella nostra guida al concordato minore.

Creditore chirografario

Creditore che non gode di alcuna causa di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) sul patrimonio del debitore. Nelle procedure di sovraindebitamento, i creditori chirografari vengono soddisfatti dopo i creditori privilegiati e, nella maggior parte dei casi, ricevono solo una percentuale ridotta del proprio credito originario.

Creditore privilegiato

Creditore il cui credito è assistito da una causa di prelazione riconosciuta dalla legge: privilegio generale o speciale, pegno o ipoteca. Nelle procedure concorsuali, i creditori privilegiati hanno diritto a essere soddisfatti prima dei creditori chirografari. I crediti tributari e previdenziali (Agenzia delle Entrate, INPS) sono spesso assistiti da privilegio.

D

Decreto ingiuntivo

Provvedimento giudiziario con cui il giudice ordina al debitore di pagare una somma di denaro al creditore. Se non opposto entro 40 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo e consente al creditore di avviare l'esecuzione forzata. La ricezione di un decreto ingiuntivo è spesso il primo segnale che porta i debitori a cercare assistenza professionale.

E

Esdebitazione

La cancellazione definitiva e irrevocabile di tutti i debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento. Rappresenta il vero "nuovo inizio" previsto dal legislatore: il debitore viene liberato da ogni obbligazione precedente non soddisfatta durante la procedura. Nella liquidazione controllata, l'esdebitazione è automatica dopo tre anni.

Esdebitazione incapiente

Procedura prevista dall'art. 283 del CCII riservata al debitore che non possiede alcun patrimonio, non percepisce alcun reddito e non ha ragionevoli prospettive di acquisirne. È l'unica procedura che consente di ottenere la cancellazione dei debiti senza offrire nulla ai creditori, previa verifica della meritevolezza. Scopri di più nella nostra guida all'esdebitazione dell'incapiente.

Esecuzione forzata

Procedura giudiziaria con cui il creditore, munito di titolo esecutivo, aggredisce il patrimonio del debitore per ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito. Include il pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi. Le procedure di sovraindebitamento bloccano le esecuzioni forzate in corso.

F

Fermo amministrativo

Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione impedisce la circolazione di un veicolo intestato al debitore fino al pagamento del debito tributario. Il fermo può essere rimosso con l'accesso a una procedura di sovraindebitamento o attraverso una opposizione se il provvedimento presenta vizi formali o sostanziali.

I

ISEE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è lo strumento che misura la condizione economica complessiva di un nucleo familiare, considerando redditi e patrimonio. Nelle procedure di sovraindebitamento, l'ISEE viene utilizzato per valutare la reale capacità economica del debitore e, nell'esdebitazione dell'incapiente, per dimostrare lo stato di bisogno.

L

Legge 3/2012

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 — nota come "legge salva-suicidi" — ha introdotto per la prima volta in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con l'entrata in vigore del CCII, le sue disposizioni sono state superate e integrate nel nuovo Codice della Crisi. Per un confronto completo, leggi il nostro articolo su Legge 3/2012 e CCII.

Liquidazione controllata

Procedura disciplinata dagli artt. 268-277 del CCII che prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore sovraindebitato per soddisfare i creditori. Ha una durata minima di tre anni, al termine dei quali il debitore ottiene l'esdebitazione automatica. È aperta a tutti i soggetti sovraindebitati e può essere richiesta anche dai creditori. Consulta la nostra guida alla liquidazione controllata.

M

Meritevolezza

Requisito soggettivo fondamentale per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice valuta se il debitore ha contratto i debiti in modo responsabile, senza dolo o colpa grave, e se ha collaborato lealmente fornendo tutte le informazioni richieste. L'assenza di meritevolezza può impedire l'omologazione del piano.

O

OCC (Organismo di Composizione della Crisi)

Ente iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia che svolge un ruolo centrale nelle procedure di sovraindebitamento. L'OCC nomina il gestore della crisi, che assiste il debitore nella preparazione della domanda, verifica la veridicità dei dati, redige la relazione di fattibilità e sorveglia l'esecuzione del piano. La collaborazione con l'OCC è obbligatoria per tutte le procedure previste dal CCII.

Omologazione

Il decreto con cui il giudice approva formalmente il piano proposto dal debitore, rendendolo vincolante per tutti i creditori. Nella ristrutturazione del consumatore, il giudice omologa direttamente senza voto dei creditori. Nel concordato minore, l'omologazione avviene dopo l'approvazione da parte della maggioranza dei creditori.

P

Piano del consumatore

Denominazione utilizzata nella Legge 3/2012 per la procedura oggi nota come ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII. Consente alla persona fisica non imprenditrice di proporre un piano di rientro dai debiti che il giudice può omologare senza il voto dei creditori, valutando la meritevolezza del debitore e la fattibilità della proposta.

Pignoramento

Atto con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, vincola specifici beni del debitore per procedere alla loro vendita forzata e soddisfare il proprio credito. Esistono tre forme principali: pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi. L'avvio di una procedura di sovraindebitamento sospende i pignoramenti in corso.

Pignoramento immobiliare

Forma di esecuzione forzata che colpisce i beni immobili del debitore (casa, terreni, immobili commerciali). È la forma più temuta dai debitori perché può portare alla vendita all'asta della prima casa. Le procedure di sovraindebitamento possono bloccare il pignoramento immobiliare e, in alcuni casi, consentire la conservazione dell'abitazione principale nel piano di ristrutturazione.

Pignoramento presso terzi

Forma di pignoramento che colpisce i crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi, come lo stipendio (trattenuto dal datore di lavoro) o il saldo del conto corrente (bloccato dalla banca). È la forma di esecuzione più frequente e più immediata. La legge prevede limiti alla pignorabilità dello stipendio (massimo un quinto) e della pensione. L'accesso a una procedura CCII blocca anche questi pignoramenti.

Prescrizione

Istituto giuridico in base al quale un diritto si estingue per il mancato esercizio da parte del titolare entro un termine stabilito dalla legge. Per i crediti ordinari il termine è di dieci anni, ma esistono termini più brevi per specifiche tipologie (cinque anni per i crediti tributari, tre anni per i bolli auto). Verificare la prescrizione dei debiti è una delle prime attività dell'analisi debitoria che svolgiamo presso il nostro studio.

Procedura familiare

Possibilità prevista dal CCII di presentare un'unica procedura di sovraindebitamento quando più membri dello stesso nucleo familiare si trovano in stato di crisi. Consente di gestire in modo coordinato tutti i debiti della famiglia, evitando duplicazioni di costi e procedure. Ciascun familiare mantiene la propria posizione individuale, ma il giudice valuta la situazione complessiva del nucleo.

R

Ristrutturazione debiti consumatore

Procedura disciplinata dagli artt. 67-73 del CCII, riservata alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale o professionale. È la procedura più vantaggiosa per i privati: il piano viene omologato direttamente dal giudice, senza necessità del voto dei creditori. Il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza. Consulta la nostra guida completa.

S

Saldo e stralcio

Accordo stragiudiziale tra debitore e creditore con cui il debito viene estinto pagando una somma inferiore rispetto all'importo originariamente dovuto, generalmente in un'unica soluzione. È una soluzione alternativa alle procedure concorsuali, più rapida e meno formale, ma richiede una buona capacità negoziale e la disponibilità economica per l'offerta. Approfondisci con la nostra guida al saldo e stralcio.

Sovraindebitamento

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà o l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) del CCII, il sovraindebitamento è il presupposto per accedere alle quattro procedure di composizione della crisi. Leggi la nostra guida completa al sovraindebitamento.

Stralcio

Nel contesto della gestione dei debiti, indica la riduzione o la cancellazione parziale di un credito. Può avvenire sia in ambito stragiudiziale (tramite saldo e stralcio) sia in ambito giudiziale, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, dove il piano può prevedere il pagamento parziale dei creditori con cancellazione del residuo al momento dell'esdebitazione.

T

Titolo esecutivo

Documento che legittima il creditore ad avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore. Sono titoli esecutivi le sentenze di condanna, i decreti ingiuntivi non opposti, gli atti notarili contenenti obbligazioni di pagamento, le cartelle esattoriali e gli assegni. Senza un titolo esecutivo, il creditore non può procedere al pignoramento.

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